Satira riformista.
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martedì 27 agosto 2013
lunedì 12 marzo 2012
PROSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - parte 3 (artt. 9-12)
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, con mezzi tutt'ora sconosciuti.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione attraverso condoni edilizi ad hoc.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle regole dello stesso ordinamento giuridico, creato sulle basi dello stesso ordinamento giuridico.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità al caso fortuito dettato dalle possibilità delle amministrazioni e burocrazie locali, le quali possono chiedere aiuto allo Stato attraverso manifestazioni di disperazione popolare. Nel caso tali manifestazioni non richiamino l'attenzione di almeno 2 telegiornali nazionali, la condizione dello straniero ed eventuali richieste di aiuto non saranno prese in considerazione.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Godendo del diritto d'asilo può andare all'asilo e dormire nell'asilo, ma deve tuttavia allontanarsi nel caso lo stesso venga adibito a seggio elettorale.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, tuttavia è consentito l'arresto da parte di spie statunitensi ai sensi degli artt. 567-567bis dei trattati segreti post liberazione.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra ma è membro ufficiale del club RISIKO internazionale. Il suo obiettivo segreto è costituito dalla "conquista di 18 territori presidiandoli con due armate ciascuno".
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso. Da lavare senza candeggio con il programma "delicati".
LEGGI LA PRIMA PARTE
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, con mezzi tutt'ora sconosciuti.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione attraverso condoni edilizi ad hoc.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle regole dello stesso ordinamento giuridico, creato sulle basi dello stesso ordinamento giuridico.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità al caso fortuito dettato dalle possibilità delle amministrazioni e burocrazie locali, le quali possono chiedere aiuto allo Stato attraverso manifestazioni di disperazione popolare. Nel caso tali manifestazioni non richiamino l'attenzione di almeno 2 telegiornali nazionali, la condizione dello straniero ed eventuali richieste di aiuto non saranno prese in considerazione.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Godendo del diritto d'asilo può andare all'asilo e dormire nell'asilo, ma deve tuttavia allontanarsi nel caso lo stesso venga adibito a seggio elettorale.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, tuttavia è consentito l'arresto da parte di spie statunitensi ai sensi degli artt. 567-567bis dei trattati segreti post liberazione.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra ma è membro ufficiale del club RISIKO internazionale. Il suo obiettivo segreto è costituito dalla "conquista di 18 territori presidiandoli con due armate ciascuno".
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso. Da lavare senza candeggio con il programma "delicati".
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Andreaseperso
domenica 4 marzo 2012
PROSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - parte 2
Art. 5
La Repubblica, papocchio indivisibile, riconosce e promuove le auto locali come la FIAT; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo verso gli USA; adegua i principi ed i metodi di Lapo Elkann alle esigenze dell'autonomia e del decentramento in sosta vietata.Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche di coloro che non si sentono italiani ma che sono rappresentati in parlamento.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Non vi spiegheremo mai cosa significa poiché ce ne vergogniamo.
I loro rapporti sono regolati dai simpaticissimi Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Se avete qualche problema e volete fare a botte, rileggete la prima parte di questo articolo.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, tranne l'Islamismo. Il Buddhismo è cool. Scientology non esiste.
Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e con la Santanché, cosa tuttavia inevitabile.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Per l'occasione, scomoderemo l'ultimo degli sfigati.
leggi la PRIMA PARTE
leggi la TERZA PARTE
andreaseperso
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